Coronavirus, annullata la Maratona di Roma 2020. La corsa era prevista per il prossimo 29 marzo. Ma non solo. Sono tanti i voli aerei cancellati, pacchetti viaggio prenotati tempo fa dei quali non si hanno informazioni certe…in queste ore in cui molte attività del Paese sono state annullate a causa delle disposizioni particolarmente restrittive inserite nell’ultimo decreto governativo, sono tanti i cittadini in panne per il rischio di perdere i propri soldi spesi per l’acquisto di voli, treni, weekend fuoriporta e manifestazioni varie.
Il network di tutela legale Consulcesi & Partners sta gestendo in questi giorni molte richieste di informazione di cittadini disorientati e per venire incontro alle numerose richieste ha stilato una prima serie di consigli utili.
CHI PUO’ CHIEDERE IL RIMBORSO
Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (vd. art. 28 D.L. n. 9/2020), il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti a favore di coloro che hanno acquistato biglietti e pacchetti viaggio, sia privatamente che con agenzie di viaggio, di cui non hanno potuto fruire per lo stato emergenziale dovuto al Coronavirus, oggi meglio descritti dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Possono richiedere il rimborso del costo sostenuto:
1) coloro che sono stati posti in quarantena o, comunque, risultino residenti o domiciliati nei Comuni rientranti nella “zona rossa” (all. 1 DPCM del 1/03/2020) o comunque soggetta a limitazioni;
2) coloro, sia privati che aziende, che hanno programmato qualsiasi tipologia di viaggio o trasferta, con partenza od arrivo nelle aree soggette a limitazioni;
3) coloro che, avendo prenotato viaggi o trasferte per partecipare a concorsi, eventi o manifestazioni di qualsiasi natura, hanno verificato l’annullamento degli stessi con provvedimento assunto dalle autorità competenti;
4) coloro che, avendo acquistato in Italia titolo di viaggio per destinazioni all’estero, abbiano verificato che lo sbarco in queste aree sia stato vietato con provvedimento assunto dalle autorità locali a causa dell’epidemia in corso.
Qualora, invece, non vi sia un provvedimento in tal senso, troveranno comunque applicazione le regole ordinarie previste in materia di tutele in caso di annullamento dei viaggi e/o dei pacchetti turistici.
COME CHIEDERE IL RIMBORSO
Se si verificano le condizioni previste, il cittadino dovrà inoltrare una comunicazione all’agenzia di viaggi o alla compagnia area, in cui richiede il rimborso del costo sostenuto, allegando copia del titolo di viaggio e, qualora si tratti di un evento annullato, quanto ne certifichi la prevista partecipazione.
Questa comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni:
- dalla cessazione del divieto imposto (quarantena, limitazione, ecc.);
- dall’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento programmato;
- dalla data prevista per la partenza verso un paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso.
Entro i successivi 15 giorni dall’effettiva ricezione della richiesta, il destinatario della domanda deve provvedere al rimborso della somma erogata, oppure all’emissione di un voucher di pari importo, che dovrà essere utilizzato entro un anno dall’emissione.
Identiche misure sono previste per coloro che, per le stesse ragioni di cui sopra, dovessero rinunciare ad un pacchetto turistico.
In questi casi, gli utenti potranno esercitare legittimamente il diritto di recesso, chiedendo la restituzione del prezzo già corrisposto, con facoltà per l’organizzatore di procedere al rimborso, offrire un pacchetto sostitutivo di pari o maggiore valore o, in alternativa, emettere un voucher annuale di pari importo.
Per ricevere ulteriori informazioni scrivere a [email protected] o telefonare al numero verde 800.122.777.